La DRE del Veneto con le risposte ad interpello, n. 907-1008/2021 e n. 907-1024/2021, diversamente da quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 240/2021, ha accolto la richiesta dell’istante di depositare l’asseverazione sismica anche successivamente al deposito del titolo edilizio (e all’inizio dei lavori) perchè viene riconosciuta l’esimente derivante dall’evoluzione del quadro normativo.
L’Agenzia delle Entrate ammette il contribuente al beneficio per il fatto che il progetto iniziale non prevedesse il miglioramento della classe sismica.