Superbonus al 110%: Limiti di spesa o di detrazione per i condomini

Superbonus al 110%: Limiti di spesa o di detrazione per i condomini

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020, riguardo al superbonus del 110% introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020,  ha precisato che per il condominio che non possiede un impianto di riscaldamento centralizzato può eseguire i seguenti interventi “trainanti”:
–    di isolamento termico;
–    antisismici di cui ai co. da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Se il condominio è composto da 4 unità immobiliari, per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 160.000 euro (40.000 euro moltiplicati per 4), mentre per gli interventi antisismici eseguiti sulle parti comuni condominiali il limite massimo di spesa non può superare 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per gli interventi “trainati” di cui all’art. 14 del DL 63/2013 è possibile fruire del superbonus del 110%, ad esempio:
–    per la sostituzione delle finestre nel limite massimo di detrazione di 60.000,00 euro per ciascun immobile;
–    per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda nel limite di detrazione di 60.000,00 euro per ciascun immobile;
–    per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con detrazione massima di 30.000,00 euro per ciascun immobile.