Il MEF nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07599 dell’8 marzo 2022, ha specificato che la maggioranza per l’approvazione delle delibere condominiali prevista dall’art. 119 co. 9-bis del DL 34/2020 (pari ad almeno un terzo dei millesimi ed alla maggioranza dei condomini intervenuti nell’assemblea) consenta di realizzare i lavori che beneficiano del superbonus al 110%, anche se questi alterano il decoro architettonico dell’edificio.
Questo perché tutti i lavori agevolabili con superbonus (compresi quelli che comportano interventi sulle facciate) sono qualificabili come “interventi di manutenzione straordinaria” ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020.