L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 288 del 23 maggio 2022, ha ammesso la possibilità di beneficiare del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 per il conduttore persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni che sostiene le spese per gli interventi eseguiti sugli immobili residenziali di proprietà di una società (locatrice).
L’agevolazione, tuttavia, non è ammessa:
- nelle ipotesi in cui l’unità immobiliare locata non sia “funzionalmente indipendente” e faccia parte di un edificio interamente posseduto dalla società;
- per i soci di una società che svolge attività commerciale, nell’ipotesi in cui questi ultimi sostengano spese per interventi effettuati su immobili residenziali (detenuti in base ad un contratto di locazione o comodato) che costituiscono beni relativi all’impresa.