La comunicazione di cambio dell’impresa esecutrice deve essere sempre effettuata qualora, nel corso dei lavori, ne subentra una nuova per rinuncia all’incarico o sostituzione da parte del titolare dell’istanza edilizia.
Tale comunicazione, tuttavia, non qualificandosi in nessun modo come variante al titolo non assume alcuna rilevanza ai fini della fruizione dei bonus fiscali connessi al tipo di intervento.