La DRE Veneto, con La risposta ad interpello n. 907-1110/2022, ha ribadito che la cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata, come condizione per beneficiare del superbonus, può realizzarsi “anche dopo il termine della scadenza dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione”. Infatti, entro il termine di vigenza dell’agevolazione devono essere sostenute le spese, ma non anche tutti gli altri adempimenti, “per i quali sono previsti taluni altri termini specifici”.
Nella risposta ad interpello n. 545 del 4 novembre 2022, invece, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non deve necessariamente esserci coincidenza tra il titolare della detrazione fiscale e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.