L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 410 del 16 giugno 2021 ha chiarito che il deposito dell’allegato B senza l’attestazione della congruità delle spese, contestualmente alla SCIA (ex DM 58/2017) non comporta una preclusione nell’accesso al superbonus del 110% nei casi in cui l’attestazione medesima venga in ogni caso prodotta dal professionista incaricato entro il termine di ultimazione dei lavori.
La risposta in commento, inoltre, ha ribadito che durante il periodo di vigenza del superbonus del 110% (art. 119 del DL 34/2020), gli interventi antisismici che possono beneficiare di tale agevolazione non potranno beneficiare del sismabonus “ordinario” di cui all’art. 16 del DL 63/2013.