L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78 del 15 dicembre 2020 ha fornito alcuni chiarimenti sul superbonus al 110%.
La risoluzione ha ribadito che un soggetto residente fiscalmente all’estero, proprietario di unità immobiliari in Italia, può fruire della detrazione in quanto titolare di reddito fondiario. In assenza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione, potrà optare per lo “sconto sul corrispettivo” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020;
Gli interventi effettuati sulle parti comuni, richiedono ai fini dell’agevolazione che l’edificio sia costituito in condominio secondo la disciplina civilistica. Non è sufficiente per costituire un condominio la presenza di diritti reali di godimento (es. usufrutto) su un’unità immobiliare.