L’Agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpello nn. 523 e 524 del 4 novembre 2020, ha precisato:
– che il requisito dell’autonomia di accesso sussiste ogni qual volta l’unità immobiliare ha un accesso autonomo all’esterno (a prescindere quindi dal fatto che tale accesso autonomo all’esterno dia su una strada, un cortile o giardino ad uso esclusivo o un cortile o giardino ad uso non esclusivo);
– che per individuare il limite di spesa va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.