Superbonus del 110%: i Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell’ 8 agosto 2020

Superbonus del 110%: i Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell’ 8 agosto 2020

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24 dell’8 agosto 2020, ha fornito importanti chiarimenti sul superbonus al 110% e sull’applicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020.
Con riferimento agli interventi che hanno ad oggetto edifici condominiali, l’Agenzia ha confermato la necessità che sull’edificio insista una proprietà condominiale (ossia che la proprietà individuale di singoli condomini sulle singole unità coesista con la comproprietà delle parti comuni dell’edificio), anche nella forma di “condominio minimo”, non soggetto all’obbligo di nomina di un amministratore e di un regolamento di condominio.
Tra gli altri chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che il superbonus si applicherebbe solo sugli interventi effettuati su edifici residenziali (condominiali e unifamiliari) e sulle unità immobiliari residenziali con relative pertinenze (in edifici condominiali o plurifamiliari).
In particolare, per gli interventi in condominio:
– se l’edificio condominiale è residenziale (superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza superiore al 50%), il superbonus spetta anche ai proprietari o detentori di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per interventi sulle parti comuni;
– se non è residenziale, il superbonus spetta solo ai proprietari o detentori delle unità immobiliari residenziali che sostengano le spese per interventi sulle parti comuni.