L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30 del 22 dicembre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti sul superbonus del 110% introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020, sotto forma di risposte a diversi quesiti sollevati dalla stampa specializzata, dalle associazioni di categoria, dagli Ordini professionali e dai Centri di assistenza fiscale (CAF).
Dopo aver riassunto le novità introdotte alla disciplina del superbonus dal DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) ed in particolar modo sulla definizione di “accesso autonomo dall’esterno”, il documento di prassi precisa, tra l’altro, che:
– il condomino moroso non ha diritto al superbonus e l’amministratore non deve comunicargli alcun dato in merito ai lavori sulle parti comuni;
– le parcelle dei tecnici e dei professionisti devono rispettare, sia il limite indicato per ogni intervento indicato in detrazione che quello specifico per i compensi relativi alle progettazioni;
– per gli Enti non profit non opera il limite degli interventi su edifici residenziali e sul numero di due unità immobiliari;
– possono fruire della detrazione anche i contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ma soltanto se gli immobili sono “residenziali”;
– l’agevolazione può essere fruita anche dai titolari dell’impresa agricola, dagli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.), dai soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’art. 9 del DL 557/93, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, ma solo se gli interventi riguardano fabbricati rurali ad uso abitativo;
– nel caso d’interventi su impianti termici centralizzati concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze.