L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 14 del 7 gennaio 2021, ha precisato che gli enti religiosi possono beneficiare del superbonus del 110% soltanto se rientrano fra i soggetti espressamente indicati dall’art. 119 del DL 34/2020 e più precisamente fra le ONLUS, le OdV e le APS previste dalla lett. d-bis del comma 9.
Diversamente, possono beneficiare della super detrazione soltanto in qualità di condomini per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.