La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 765 del 9 novembre 2021, correggendo la risposta n. 568/2021, ribadisce che, ai fini dei limiti massimi di spesa, quando vi sono interventi che comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un’unica unità, vanno considerate le unità immobiliari esistenti prima degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso di un edificio unifamiliare costituito da un’abitazione e da due pertinenze (un box auto e un magazzino), ai fini dei bonus edilizi, deve applicarsi un unico “tetto massimo unitario” di spese detraibile.