Il DL 104/2020, intervenendo sull’art. 119 del DL 34/2020, ha previsto una procedura semplificata per l’approvazione delle delibere condominiali aventi ad oggetto gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici per i quali opera il superbonus.
L’art. 63 del DL 104/2020 dispone che tutti gli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 119 del DL 34/2020 siano approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio (anziché la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio, come richiede l’art. 1136 co. 2 c.c. per la prima convocazione).
Inoltre, l’art. 80 co. 6 del DL 104/2020 precisa che sono escluse dall’operatività dell’art. 119, oltre alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, anche quelle appartenenti alla categoria catastale A/9 “per le unità immobiliari non aperte al pubblico” (art. 119 co. 15-bis del DL 34/2020).