L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 655 del 6 ottobre 2021, tra i vari chiarimenti forniti, ha precisato che se un edificio è composto da due o più unità immobiliari che presentano i requisiti per essere definite “unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’esterno”, gli interventi di isolamento termico sull’involucro dell’edificio possono beneficiare del superbonus 110% applicando i tetti massimi di spesa che sono propri degli interventi su parti comuni di un edificio condominiale, anziché applicando i tetti massimi di spesa che sono propri degli interventi su “unità autonome e indipendenti”.