La Direzione Regionale delle Entrate Lombardia (prot. 904-955/2024) ha chiarito che il pagamento di parcelle per spese tecniche non consente di sbloccare la cessione del credito o lo sconto in fattura per interventi agevolati dal Superbonus e dai bonus edilizi ordinari, se al 30 marzo 2024 non sono state sostenute spese documentate per lavori effettivamente avviati. Questa interpretazione si basa sull’art. 1, comma 5, del DL 39/2024, che inibisce le opzioni di cessione e sconto per i “titoli abilitativi dormienti”.
Secondo l’Agenzia, le spese prodromiche (progettazione, istruttoria, etc.) non sono considerate alla stregua dei “lavori già effettuati”. Pertanto, solo le spese per interventi edilizi reali, come definiti nel titolo autorizzativo, sono valide per soddisfare il requisito richiesto. Questa posizione era già stata confermata dalla Dre Veneto con la risposta n. 907/326/2024.