Superbonus: nei SAL rilevano solo i lavori effettivamente eseguiti

Superbonus: nei SAL rilevano solo i lavori effettivamente eseguiti

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03091 del 12 novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito i criteri di computo dei lavori per lo stato di avanzamento lavori (SAL) ai fini del Superbonus. Come previsto dall’art. 121, comma 1-bis, del DL 34/2020, ogni SAL deve rappresentare almeno il 30% dell’intervento complessivo e sono consentiti al massimo due SAL per ogni progetto.

Il Ministero ha specificato che, per raggiungere la percentuale minima di avanzamento richiesta, devono essere considerati solo i lavori effettivamente eseguiti in cantiere. Le semplici forniture di materiali non sono sufficienti per il computo del SAL, in linea con quanto indicato nell’art. 26 del DL 50/2022 e nell’Allegato 2 del DM 6 agosto 2020. Questo chiarimento conferma l’esclusione delle spese per le forniture a piè d’opera dal calcolo dello stato di avanzamento.