La Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 22767 del 12 settembre scorso, ha stabilito che la riduzione della TARSU prevista dall’art. 59 co. 4 del DLgs. 507/93 (dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa) spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, a prescindere dal fatto che l’Amministrazione comunale sia o meno responsabile dell’inefficienza del servizio rifiuti. …