L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 369 del 24 maggio 2021 ha esaminato il trattamento IVA da riservare alla cessione dei crediti d’imposta riferiti alle detrazioni edilizie.
Nel caso di specie, l’operazione è stata qualificata come prestazione di servizi, dietro corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72 e alla stessa è stato riconosciuto carattere finanziario, con conseguente applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72.
Per quanto concerne l’imposta di registro, l’Agenzia ribadisce (cfr. la risoluzione n.84 del 5 dicembre 2018) che la cessione del credito d’imposta è esclusa dall’obbligo di registrazione, e in caso di registrazione volontaria, l’imposta è dovuta in misura fissa (art. 7 DPR 131/86).