Tribunale di Roma: irregolarità formale e DURC negativo

Tribunale di Roma: irregolarità formale e DURC negativo

Con sentenza n. 1490/2019, il Tribunale di Roma ha affermato che l’INPS non può negare il rilascio del DURC sulla base del fatto che un datore di lavoro non ha corretto nei 15 giorni concessi una incongruenza relativa ad una denuncia contributiva. Il rifiuto va considerato illegittimo in quanto manca il presupposto normativo ed appare viziato da irrazionalità ed irragionevolezza. Secondo il Tribunale il DURC è negativo solo a fronte di irregolarità sostanziali che riguardino la contribuzione e non può riguardare errori commessi nella presentazione delle denunce contributive: non esiste alcuna norma che impedisca il rilascio del documento difronte ad irregolarità di natura formale ove il datore di lavoro ha commesso, nella presentazione, un errore, modesto, di quanto dovuto. In questo caso non si può parlare di denuncia infedele od omessa. L’art. 3, comma 2, del DM 30 gennaio 2015 va letto in un modo soltanto: L’Istituto può rilevare solo le inadempienze già formalmente accertate e comunicate, senza che il datore abbia tempestivamente attivato i ricorsi amministrativi o giurisdizionali. Il DURC, secondo il Tribunale, non può essere negato neanche a fronte di una inadempienza, se su questa di dibatte a livello amministrativo o giudiziale.