La Corte di Cassazione, con le due sentenze n. 1026 n. 1404 del 2022, ha ribadito che le cave devono essere considerate “unità immobiliari urbane” con potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
Pertanto, queste possono essere considerate “aree fabbricabili” o “fabbricati” classificati nella categoria catastale D/1 e quindi assoggettati alle imposte erariali e locali.