La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15455 del 7 giugno 2019, ha affermato che la trascrizione e la voltura catastale di atti di conferimento di immobili in trust non possono essere assoggettate alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in quanto ciò sarebbe “illogico” tenuto conto che i tributi ipo-catastali proporzionali possono essere applicati solo per la trascrizione e la voltura di atti che importano il trasferimento della proprietà di immobili. Invece, al momento del conferimento di beni in trust, si realizza un trasferimento che risulta, al contempo:- limitato, tenuto conto dell’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario;- e temporaneo, in quanto il trustee dovrà, poi, trasferire i beni ai beneficiari finali in adempimento degli obblighi assunti con l’atto di trust.Pertanto, al momento del trasferimento in trust, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute solo in misura fissa, mentre il trasferimento di ricchezza che rivela la capacità contributiva da cui può sorgere il presupposto per richiedere le imposte ipotecaria e catastale – conclude la Corte – si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari.