La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 6882 dell’8 marzo 2019, ha risolto il contrasto giurisprudenziale in tema di liceità del trasferimento dell’onere fiscale, affermando che è valida la clausola, inserita nel contratto di locazione, con cui il conduttore si fa carico degli oneri relativi ai beni locati, a cui sarebbe tenuto il locatore.
Tale patto non viola il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. in quanto le imposte erano state effettivamente corrisposte all’Erario dal proprietario dell’immobile e il conduttore aveva solo rimborsato una somma pari all’importo del tributo, che costituiva un’integrazione del canone dovuto.