Vendite con riserva di proprietà: Obblighi dichiarativi (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 296 del 22 luglio 2019)

Vendite con riserva di proprietà: Obblighi dichiarativi (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 296 del 22 luglio 2019)

In caso di vendita di un immobile con riserva di proprietà (formula definita come vendita con patto di riservato dominio di cui agli artt. 1523 e ss. c.c.), il compratore acquista la proprietà del bene solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma ne assume i rischi fin dal momento della consegna.Nella risposta interpello n. 296 del 22 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cedente rimane titolare del reddito fondiario finché non si realizza l’effetto traslativo, rappresentato dal pagamento dell’ultima rata. Il venditore, quindi, è obbligato a dichiarare il reddito fondiario (al quale si applica l’effetto sostitutivo IMU – IRPEF di cui al DLgs. 23/2011), indicandolo nel quadro RB del modello REDDITI con il codice residuale 9.