Entro il 17 giugno 2019 deve essere versata la prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2019 anche con riferimento alle aree edificabili e, in ogni caso, per le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Per queste tipologie di immobili, la base imponibile dell’IMU e della TASI è determinata sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2019.
I due tributi si calcolano sulla base del valore dell’area anche nel caso di fabbricati in corso di costruzione o recupero in forza di un intervento individuato dalle lett. c), d) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, fino al termine dell’intervento stesso o, se antecedente, alla data in cui viene di fatto utilizzato.
Le aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, destinate all’esercizio delle attività agricole, invece, sono considerate terreni agricoli e sono esentate dal pagamento.